L’agenzia di stampa parlamentare Public Policy ha ripreso in due comunicati la memoria inviata da CIDA alla Commissione Lavoro del Senato sul DDL in materia di lavoro agile e smart working.
Di seguito il testo:
OSSERVAZIONI RIFERITE AL TITOLO DEL TESTO SU LAVORO AGILE (Public Policy) – Roma, 1 giu – Dettagliare maggiormente gli incentivi riconosciuti e chiarire la normativa in materia di licenziamento. Sono le principali osservazioni avanzate da Cida in merito alla parte sullo smart work del ddl Autonomi. In un documento della Confederazione dei dirigenti e alte professionalità inviato alla commissione Lavoro al Senato, si sottolinea come “sia pur con le dovute cautele e le necessarie verifiche, l’adozione di modalità di smart work può avere vari risultati positivi”, come l’abbattimento del traffico urbano e la diffusione di criteri di valutazione basati sui risultati e non sulla presenza sul posto di lavoro. Nello specifico, Cida chiede che siano “maggiormente dettagliati” gli incentivi riconosciuti dal ddl per il lavoro agile. Il ddl stabilisce che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato (introdotti con l’ultima legge di Stabilità) sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. (Segue) FRA 011136 Giu 2016
(Public Policy) – Roma, 1 giu – “Gli incentivi previsti potrebbero riguardare la possibilità, per le imprese che utilizzano tale modalità di lavoro, di aumentare la parte variabile della retribuzione spettante ai lavoratori interessati, compensata da una riduzione della retribuzione fissa; inoltre potrebbe essere data alle aziende la possibilità di poter versare meno contributi sulla parte premiale”, si legge nella memoria. Altro capitolo è quello sui licenziamenti. “Preoccupa”, scrive la Cida, che nell’articolo dedicato alle forme di recesso, sia utilizzata la dicitura ‘giustificato motivo’ per “giustificare il recesso senza preavviso in quanto, oltre a costituire una deviazione rispetto al passato (ad oggi i recessi senza preavviso sono soltanto per “giusta causa), si tratta di una formulazione troppo ampia sia in termini quantitativi che qualitativi”. “Tale locuzione – spiega la Confederazione – oltre a ricomprendere ipotesi anche meno gravi di inadempimento del lavoratore, apre la porta, a differenza della giusta causa che presuppone una contestazione comportamentale al dipendente, anche a motivi di carattere oggettivo e, quindi, estranei alla sfera di controllo del lavoratore”. Infine, la Cida chiede di non considerare il lavoro agile “come un tertium genus e, come tale, sottratto alla disciplina dei licenziamenti. Si chiede quindi che il legislatore sia chiaro nel non escludere i lavoratori flessibili dalle tutele del Jobs act. Tale esclusione, del resto, avrebbe avuto un senso ai tempi dell’articolo 18 perché avrebbe soddisfatto una esigenza precisa e, cioè, quella di evitare alle aziende pesanti conseguenze economiche in caso di licenziamento illegittimo”. (Public Policy) @PPolicy_News FRA 011136 Giu 2016